Pubblicato il nuovo Decreto CQC del 26 ottobre 2009 riguardante la formazione ordinaria ed accelerata della Carta di qualificazione del conducente
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha
recepito la direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre2008, n. 214 recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore», che ha, tra l'altro,
introdotto i corsi di formazione iniziale accelerata;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante
«Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e
procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211
concernente il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti»;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del
predetto decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di
perfezionare la disciplina già posta in materia di programmi, esami, docenti e
di registri dei corsi, sia al fine di dettare norme applicative in materia di
formazione accelerata;
Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Enti per la
formazione dei conducenti professionali e programmi dei corsi e procedure
d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente» in un
unico organico provvedimento;
Decreta:
Programma dei corsi di formazione iniziale ordinaria
1. Il programma del corso di formazione iniziale ordinaria ha durata
di 280 ore, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico,
anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle
categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per
condurre il quale occorre la patente delle categorie D ovvero D+E, se si intende
conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone.
2. Il possesso della patente di guida
almeno della categoria C e' condizione per l'iscrizione ad un corso di
formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di cose. Il possesso
della patente di guida almeno della categoria D e' condizione per l'iscrizione
ad un corso di formazione iniziale per l'abilitazione per il trasporto di
persone.
3. Il programma del corso teorico si
articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale
dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
alle lettere b) e c):
a) la parte comune del programma teorico,
per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola
in dieci moduli ed e' la seguente:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento,
uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e
delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo
stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo
(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarità del circuito di frenatura
oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di
freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto
del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di
rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria
(docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo
specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di
ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di
carburante
(docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione
lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di
uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto
sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di
qualificazione iniziale e formazione permanente
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel
settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di
automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalità e del
traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità
degli autotrasportatori
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
MOD.7) capacità di prevenire i rischi fisici:
principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica,
esercizi di mantenimento, protezione individuale
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (15 ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza
dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed
equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che
inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e
dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacità di valutare le situazioni
d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo
soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i
passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la
compilazione del verbale di incidente
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacità di comportarsi in modo da
valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine
aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per
l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente,
manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze
sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b) la parte speciale del programma
teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, e' la
seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi
di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di
stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di
stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate
(docente: insegnante di teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività,
obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione
dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al
contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della
lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto
rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto
proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di
impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata,
ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia,
subappalto, ecc.),
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
c) la parte speciale del programma
teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, e' la
seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di
fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto
fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i
passeggeri
(docente: insegnante di teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone,
dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del
veicolo, trasporto di persone in piedi
(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto
di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia,
autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa
ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore).
4. Il programma del corso pratico si
articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale
dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
alle lettere b) e c):
a) la parte comune del corso pratico, per
i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E , e' la seguente:
a.1) guida in autostrada (2 ore);
a.2) guida notturna (2 ore);
a.3) uso degli attrezzi per interventi di
piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
a.4) sostituzione pneumatico (1 ora);
a.5) montaggio catene da neve (2 ore);
a.6) uso del cronotachigrafo (1 ora);
a.7) manovre di precisione: slalom, retromarcia
in un passaggio stretto (3 ore);
a.8) manovre di emergenza (frenata
differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (3 ore);
b) la parte speciale del corso pratico,
per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, e' la seguente:
b.1) esercizi di sistemazione del carico e
posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1
ora);
b.2) perfezionamento nell'uso del cambio di
velocità (1 ora e 30 minuti);
b.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
b.4) uso degli estintori (30 minuti).
c) la parte speciale del corso pratico,
per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, e' la seguente:
c.1) uso degli estintori, sperimentazione del
funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie,
ecc.) (1 ora);
c.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle
variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
c.3) manovre particolari (posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una
guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
5. Le lezioni del programma del corso
pratico di cui al comma 4, punti a.1), a.2), a.7, a.8), b.2), b.3), c.3), c.4) e
c.5), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può
essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
6. Le
lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 4 punti a.7), a.8), b.3)
e c.4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme
alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma
4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
7. In alternativa a quanto previsto
dal comma 6, otto ore di guida, tra quelle di cui al comma 4, possono essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato
almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tal fine, l'impresa
di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all'esercizio di tale
attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni.
8. Alle lezioni di teoria sono
consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore
relativamente agli argomenti di cui al comma 3, lettere b) e c). Ai fini del
rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo
assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei
recupera, entro due mesi dalla fine del corso di formazione ordinaria, le ore di
frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a
rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che e' stato assente per
un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per conseguire
l'attestato di frequenza. Alle venti ore di lezione del corso pratico non sono
consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine
del corso ordinario, per conseguire l'attestato di frequenza.
9. Le lezioni di recupero, sia
relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del
corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
Programma dei corsi di formazione iniziale
accelerata
1. Il programma del corso di formazione iniziale accelerata ha durata
di 140 ore, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico,
anche alla guida di un veicolo per condurre il quale occorre la patente delle
categorie C ovvero C+E, se si intende conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, ovvero alla guida di un veicolo per
condurre il quale e' necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E, se si
intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.
2. Il programma del corso teorico si
articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale
dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma teorico,
per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, si articola
in dieci moduli ed e' la seguente:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento,
uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e
delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo
stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo
(docente: insegnante di teoria) - (8 ore);
MOD.2) peculiarità del circuito di frenatura
oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di
freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto
del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di
rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria
(docente: insegnante di teoria) - (5 ore);
MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo
specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di
ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di
carburante
(docente: insegnante di teoria) - (5 ore);
MOD.4) durata massima della prestazione
lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di
uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto
sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di
qualificazione iniziale e formazione permanente
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (15 ore);
MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel
settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di
automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali
ed economici
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (10 ore);
MOD.6) prevenzione della criminalità e del
traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità
degli autotrasportatori
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo
alle imprese di autotrasporto) - (10 ore);
MOD.7) capacità di prevenire i rischi fisici:
principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica,
esercizi di mantenimento, protezione individuale
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (7 ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza
dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed
equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che
inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e
dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (10 ore);
MOD.9) capacità di valutare le situazioni
d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione,
evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo
soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti
del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i
passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la
compilazione del verbale di incidente
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro) - (10 ore);
MOD.10) capacità di comportarsi in modo da
valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine
aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per
l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente,
manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze
sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (15 ore);
b) la parte speciale del programma
teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, e' la
seguente:
b.1) calcolo del carico utile di un veicolo o di
un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi
di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di
stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di
stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di
movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate
(docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attività,
obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione
dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al
trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al
contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della
lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere,
commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (15 ore);
b.3) conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto
rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto
proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di
impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti
specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata,
ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia,
subappalto, ecc.),
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (10 ore);
c) la parte speciale del programma
teorico, per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone titolari di patente D o D+E, e' la
seguente:
c.1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di
fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto
fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i
passeggeri
(docente: insegnante di teoria) - (12 ore);
c.2) trasporto di gruppi specifici di persone,
dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del
veicolo, trasporto di persone in piedi
(docente: insegnante di teoria) - (8 ore);
c.3) conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto
di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia,
autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei
principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa
ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (15 ore).
3. Il programma del corso pratico si
articola in una parte comune di cui alla lettera a), ed una parte speciale
dedicata alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose ovvero di persone, di cui rispettivamente
alle lettere b) e c):
a) la parte comune del corso pratico, per
i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E , e' la seguente:
a.1) guida in autostrada (1 ora);
a.2) guida notturna (1 ora);
a.3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
a.4) montaggio catene da neve (30 minuti);
a.5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
a.6) manovre di precisione: slalom, retromarcia
in un passaggio stretto (2 ore);
a.7) manovre di emergenza (frenata
differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.) (2 ore);
b) la parte speciale del corso pratico,
per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di cose, titolari di patente C o C+E, e' la seguente:
b.1) perfezionamento nell'uso del cambio di
velocità (1 ora e 30 minuti);
b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);
c) la parte speciale del corso pratico,
per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone, titolari di patente D o D+E, e' la seguente:
c.1) manovre particolari (posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
c.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
c.3) esercizi per il perfezionamento di una
guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
4. Le lezioni del programma del corso
pratico di cui al comma 3, punti a.1), a.2), a.6, a.7), b.1), b.2), c.1), c.2) e
c.3), sono individuali. La rimanente parte di programma del corso pratico può
essere anche svolta con lezioni collettive e dimostrative.
5. Le
lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 3, punti a.6) ed a.7),
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità, conforme alle
caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
6. In alternativa a quanto previsto
dal comma 5, quattro ore di guida, tra quelle di cui al comma 3, possono essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la
supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato
almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, ultimo periodo.
7. Alle lezioni di teoria sono
consentite, al massimo, quattordici ore di assenza, di cui non più di cinque ore
relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere b) e c). Ai fini del
rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6, l'allievo
assente per un numero di ore superiore a quattordici ed inferiore a ventotto
recupera, entro un mese dalla fine del corso di formazione accelerata, le ore di
frequenza a lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a
rientrare nei limiti di cui al primo periodo. L'allievo che e' stato assente per
un numero di ore superiore a ventotto ripete l'intero corso per conseguire
l'attestato di frequenza. Alle dieci ore di lezione del corso pratico non sono
consentite assenze: eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine
del corso accelerato, per conseguire l'attestato di frequenza.
8. Le lezioni di recupero, sia
relative alla parte di programma teorico che pratico, si svolgono alla fine del
corso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
Programmi dei corsi di formazione iniziale di
integrazione e per titolari di attestato di idoneità alla professione di
autotrasportatore.
1. I titolari della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono estenderla
anche al trasporto di persone, frequentano il programma del corso teorico di cui
all'art. 6, comma 3, lettera c), ed il programma del corso pratico di cui
all'art. 6, comma 4, lettera c) se seguono un corso di formazione ordinaria;
ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 7, comma 2,
lettera c), ed il programma del corso pratico di cui all'art. 7, comma 3,
lettera c), se seguono un corso di formazione accelerata.
2. I titolari della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono
estenderla anche al trasporto di cose, frequentano il programma del corso
teorico di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ed il programma del corso
pratico di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), se seguono un corso di
formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico di cui
all'art. 7, comma 2, lettera b), ed il programma del corso pratico di cui
all'art. 7, comma 3, lettera b), se seguono un corso di formazione accelerata.
3. Alle lezioni di teoria di cui ai
commi 1 e 2 sono consentite, al massimo, dieci ore di assenza nei corsi di
formazione ordinaria, ovvero cinque ore nei corsi di formazione accelerata. Ai
fini del rilascio dell'attestato di frequenza di cui all'art. 9, comma 6,
l'allievo assente per un numero di ore superiore a dieci ed inferiore a venti
nel corso di formazione ordinaria, ovvero superiore a cinque ed inferiore a
dieci nel corso di formazione accelerato, recupera entro un mese dalla fine del
corso, sia di formazione ordinaria che accelerata, le ore di frequenza a lezioni
relative alle materie trattate nei giorni di assenza, fino a rientrare nei
limiti di cui al
primo periodo. L'allievo che e' stato assente per un numero di ore superiore
ripete l'intero corso per conseguire l'attestato di frequenza. Alle ore di
lezione del corso pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite
assenze: eventuali assenze devono essere recuperate in ogni caso entro un mese
dalla fine del corso di formazione, per conseguire l'attestato di frequenza. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi da 1 a 5.
4. I titolari di attestato di
idoneità professionale per l'accesso della professione di autotrasportatore che
intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al
medesimo settore frequentano il programma del corso teorico di cui all'art. 6,
comma 3, lettera a), ed il relativo programma del corso pratico, se seguono un
corso di formazione ordinaria; ovvero frequentano il programma del corso teorico
di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), ed il relativo programma del corso
pratico, se seguono un corso di formazione accelerata. Per la disciplina delle
assenze si applicano le disposizioni di cui all'art 6, comma 8, con riferimento
al corso ordinario e dell'art. 7, comma 7, con riferimento al corso di
formazione accelerato.
5. I titolari di attestato di
idoneità professionale per l'accesso alla professione per il trasporto persone
nonché di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che
intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneità professionale
per l'accesso alla professione per il trasporto cose nonché di carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che intendono
conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
cose, frequentano esclusivamente il programma del corso pratico relativo al tipo
di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, che intendono conseguire. Si
applicano le disposizioni del comma 3, quarto e quinto periodo.
6. Alla disciplina del programma di corso pratico di cui ai commi 1,
2, 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 5, 6 e 7, se
trattasi di corso di formazione iniziale ordinaria, ovvero di cui all'art. 7,
commi 4, 5 e 6, se trattasi di formazioni iniziale accelerata.
Svolgimento dei corsi di formazione iniziale
1. I soggetti di cui agli
articoli 2 e 3, comma 1, comunicano alla Direzione generale territoriale e
all'Ufficio Motorizzazione civile competenti, entro i tre giorni lavorativi
precedenti l'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso
stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al
programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche
svolte ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed art. 7, comma 6, nonché il luogo in cui
ha inizio e termine ogni singola esercitazione. Ogni eventuale variazione del
calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti e' comunicata all'Ufficio
della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno
lavorativo precedente.
2. Le lezioni teoriche dei corsi di
formazione iniziale sono svolte presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui
agli articoli 2 e 3, comma 1. Le esercitazioni sono svolte nei luoghi indicati
nella comunicazione di cui al comma 1. Le lezioni giornaliere, sia del programma
di corso teorico che di corso pratico, hanno complessivamente durata non
inferiore a due ore e non superiore ad otto. Le lezioni del programma del corso
teorico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Le lezioni del
programma del corso pratico si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore
14.00.
3. Non e' consentito frequentare due
o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo,
da venticinque partecipanti.
4. Gli allievi che frequentano i
corsi di formazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni,
conforme al modello previsto all'allegato 4. L'allievo che l'autoscuola
conferisce al centro di istruzione automobilistica, ai sensi dell'art. 2, comma
3, e' iscritto nel registro del centro stesso. Non e' possibile iscrivere
allievi dopo l'inizio del corso.
5. La presenza degli allievi alle
lezioni e' attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto
all'allegato 5, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla
parte del programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori
sezioni relative rispettivamente alla parte di programma specifico per la
formazione per il trasporto di cose o di persone, sia teorico che pratico. Sul
registro di frequenza l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni
singola lezione sia teorica che pratica; e' inoltre annotata dal responsabile
del corso la data, l'argomento della lezione ed il nominativo del docente.
L'assenza di un
partecipante e' annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro
quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri di iscrizione e di
presenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dall'Ufficio della motorizzazione civile competente per
territorio e sono conservati per almeno cinque anni.
6. Al termine del corso l'autoscuola,
il centro di istruzione automobilistica, l'ente di cui all'art. 3, comma 1,
rilasciano all'allievo, previa apposizione di un visto da parte dell'Ufficio
Motorizzazione civile competente, un attestato di frequenza conforme al modello
previsto all'allegato 6, attestante il tipo i corso frequentato e la parte di
corso svolto. L'attestato indica la data di termine del corso ed ha validità di
dodici mesi dalla stessa.
7. Qualora, l'autorizzazione agli
enti di cui all'art. 3, comma 1, sia stata rilasciata limitatamente allo
svolgimento della parte teorica del programma di formazione, la comunicazione di
cui al comma 1, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo
svolgimento della parte pratica dello stesso programma. Il responsabile del
corso e' individuato presso l'ente. Le lezioni teoriche sono svolte presso la
sede autorizzata dell'ente, quelle pratiche presso la sede autorizzata
dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6, comma 7, se trattasi di formazione ordinaria, ovvero
dall'art. 7 comma 6, se trattasi di formazione accelerata. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, riferite al corso nel suo complesso.
Presso la sede dell'ente sono tenuti i registri di iscrizione e di frequenza
delle lezioni, sia teoriche che pratiche. L'ente rilascia l'attestato di
frequenza di cui al comma 6. Nel caso siano riscontrate irregolarità nel corso
ai sensi dell'art. 14, comma 1, ne risponde singolarmente l'autoscuola, il
centro di istruzione automobilistica ovvero l'ente, ai sensi rispettivamente dei
commi 2 e 3 dello stesso art. 14, a seconda che le irregolarità siano relative
all'espletamento del corso pratico ovvero di quello teorico.
Corsi di qualificazione iniziale frequentati da
conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo.
1. I conducenti residenti in
Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che
prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di
qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di
validità.
Esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente
1. L'esame di cui all'art. 19, comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove
svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la
lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. La
prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera a). Il
candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova
si intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei. La
seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere b) o
c), secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il
candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si
intende superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
2. Il titolare di carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che ha frequentato un
corso ai sensi dell'art. 8, comma 1, sostiene l'esame tramite un questionario
con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3,
lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità
di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
3. Il titolare di carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone, che ha frequentato un
corso ai sensi dell'art. 8, comma 2, sostiene l'esame tramite un questionario
con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3,
lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità
di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
4. Il titolare di attestato di
idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un
corso ai sensi dell'art. 8, comma 4, sostiene l'esame tramite un questionario
con sessanta quesiti, relativi agli argomenti di cui all'art. 6, comma 3,
lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalità
di cui al comma 1. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata
se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
5. Il titolare di attestato di
idoneità professionale per l'accesso alla professione, che ha frequentato un
corso ai sensi dell'art. 8, comma 5, consegue la carta di qualificazione della
tipologia per la quale ha frequentato il programma del corso pratico, per mera
esibizione all'Ufficio della motorizzazione civile dell'attestato di frequenza
del corso stesso.
6. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4
sono svolti presso gli Uffici della motorizzazione civile, da funzionari del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appartenenti alla
terza area ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il
conseguimento delle patenti di guida.
7. La richiesta degli esami di cui ai
commi da 1 a 4 deve essere presentata entro il termine di validità
dell'attestato di frequenza, di cui all' art. 9, comma 6.
9. All'esito positivo degli esami di
cui ai commi da 1 a 4, al candidato e' rilasciata la carta di qualificazione del
conducente, relativa alla prova sostenuta, sulla quale e' indicato il tipo di
formazione iniziale frequentato.
10. Nel caso di esito negativo degli
esami di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non può sostenere un nuovo esame
prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quello precedente.
11. Ai fini dell'ammissione
all'esame, il candidato cittadino di Stato non appartenenti all'Unione europea
esibisce, al momento dell'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di
validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
Questionari d'esame
1. I quesiti delle prove d'esame di
cui all'art. 11 sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione
generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.
2. La Direzione generale per la
motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi
restando i criteri stabiliti all'art. 11, commi da 1 a 4.
Programma e svolgimento dei corsi di formazione
periodica
1. Il programma del corso di
formazione periodica consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli
di 7 ore ciascuno. Si articola in una parte comune di cui alla lettera a) ed una
parte speciale dedicata alla formazione periodica per il trasporto di cose
ovvero di persone, di cui rispettivamente alle lettere b) e c);
a) la parte comune del programma, per
titolari di carta di qualificazione per il trasporto di persone o di cose, e' la
seguente:
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e
condotta di guida
(docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e
responsabilità del conducente
(docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza dei rischi professionali.
Condizioni psicofisiche dei conducenti
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del
lavoro);
b) la parte speciale del programma, per i
titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose,
e' la seguente:
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del
conducente
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni normative sul trasporto di
cose
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) la parte speciale di programma, per i
titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di
persone, e' la seguente:
c.1) compiti del conducente nei confronti
dell'azienda e dei passeggeri
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di
persone
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto).
2. La carta di qualificazione del
conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di
passeggeri e' rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove
ore, relativo alle parti di programma di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Le lezioni del programma del corso
di cui comma 1, lettera a.1), può essere svolte anche con simulatore di alta
qualità, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto di cui
all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo, 22 dicembre 2008, n. 214.
4. Una o più lezioni del docente
possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, il cui
contenuto di conformità ai programmi e' attestato dal responsabile del corso.
Durante il corso svolto con il sistema multimediale e' sempre presente il
responsabile del corso. Non sono ammessi corsi con il sistema
e-learning.
5. I soggetti di cui agli articoli 2
e 3, commi 1 e 2, comunicano alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio
motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, il
nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il
calendario delle lezioni. Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o
dell'elenco dei partecipanti e' comunicata all'Ufficio della motorizzazione
civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
6. I corsi di formazione periodica
sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3,
commi 1 e 2. Le lezioni giornaliere hanno complessivamente durata non inferiore
a due ore e non superiore a sette ore. Le lezioni si svolgono nei giorni
feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle
ore 8,00 alle ore 14,00.
7. Gli allievi che frequentano i
corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni,
conforme al modello previsto all'allegato 7. Non e' possibile iscrivere allievi
dopo l'inizio del corso.
8. La presenza degli allievi alle
lezioni e' attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto
all'allegato 8, distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla
parte di programma comune a tutti i tipi di abilitazioni, e due ulteriori
sezioni afferenti rispettivamente alla parte di programma specifica per la
formazione per il trasporto di cose o di persone. Sul registro di frequenza
l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita di ogni singola lezione; e'
inoltre annotata dal responsabile del corso la data, l'argomento della lezione
ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante e' annotata sul
registro, dal
responsabile del corso, entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I
registri di iscrizione e di presenza sono numerati, hanno le pagine numerate
consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'Ufficio della
motorizzazione civile competente per territorio e sono conservati per almeno
cinque anni.
9. Al corso di formazione periodica
sono consentite, al massimo, tre ore di assenza. L'allievo assente per un numero
di ore superiore, ripete l'intero corso ai fini del rilascio dell'attestato di
frequenza del corso di formazione periodica, conforme all'allegato 9.
10. Il corso di formazione periodica
può essere frequentato a partire da dodici mesi antecedenti la data di scadenza
di validità della carta di qualificazione del conducente: in tal caso essa e'
rinnovata senza soluzione di continuità. La carta di qualificazione del
conducente scaduta da non oltre due anni e' rinnovata con la mera frequenza di
un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino
alla data di rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, e' vietato
l'esercizio dell'attività' professionale di autotrasporto di persone e cose. La
validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni
e'
rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il
superamento delle prove di esame di cui all'art. 11, comma 1: dalla data di
scadenza della validità e fino alla data di superamento delle prove d'esame, e'
vietato l'esercizio dell'attività' professionale di autotrasporto di persone e
cose.
Roma, 16 ottobre 2009
Il Ministro: Matteoli