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24 dicembre 2011 -
GUIDA ACCOMPAGNATA A 17 anni -
IMPROPRIAMENTE DETTO FOGLIO ROSA A 17 ANNI: Finalmente
pubblicato il DECRETO 11 novembre 2011, n. 213 che
regolamenta e disciplina il rilascio dell'autorizzazione al
minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità
di esercizio.Con questo passo importante verso la sicurezza
stradale, si permetterà al giovane di misurarsi
effettivamente con l’attività di guida di un autoveicolo
prevedendo, in particolar modo, un’adeguata e preliminare
formazione. Il Decreto 213 (GU n. 298 del 23-12-2011 )
stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 115 dal c. 1
bis al c. 1 septies, previsto dalla legge 120/2010,
necessarie a rendere possibile, per i minori già titolari di
patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di
condurre ai fini di esercitazione e formazione di «guida
accompagnata» , autoveicoli di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5t. Occorre tener presente che non
si potranno condurre veicoli con il traino di qualunque tipo
di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di
potenza specifica riferita alla tara di cui
all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della
strada (limiti
per neopatentati) , nonché nel rispetto
delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto
articolo 115. Il regolamento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti tiene conto delle condizioni
soggettive e oggettive in presenza delle quali
l'autorizzazione alla "guida accompagnata" può essere
richiesta e alle modalità di rilascio dell'autorizzazione,
alle condizioni di espletamento dell'attività di guida
autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione
del percorso didattico che il minore autorizzato deve
seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi
dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del
contrassegno di cui al comma 1-quater del citato art. 115.
L'attuazione della GUIDA ACCOMPAGNATA sarà a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo alla data della
pubblicazione del decreto: Entrata in vigore del
provvedimento 21 aprile 2012 . Quattro mesi di
tempo che le Autoscuole potranno utilizzare per strutturare
al meglio questo nuovo percorso formativo importante e
propedeutico per la sicurezza dei nostri ragazzi.
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dicembre 2011 - NEOPATENTATI,
ECCO COME SCEGLIERE TRA LE AUTO: Prima di comprare un’auto, un
neopatentato deve informarsi bene. Innanzi tutto deve consultare il
nuovo Codice della Strada 2011, secondo il quale, che si tratti di
auto usate o nuove, chi ha appena preso la patente, per
il primo anno, non può guidare una vettura con una potenza superiore
ai 70 kw, o con potenza specifica (riferita alla tara) che supera i
55 kW/t.ella lista delle auto consentite spicca la
Fiat, che vanta 85 modelli. In base alle
disponibilità economiche, e alle esigenze, si può optare per una
Fiat usata o nuova, scegliendo tra i diversi modelli “per giovani”
che la casa automobilistica offre. Chi deve affrontare strade
dissestate o sterrate, oppure percorsi fuoristrada, e cerca tra le
auto usate può optare per la Panda 4X4. Mentre, per chi vuole
portare in giro un bel po’ di amici, magari perché è il primo della
compagnia ad avere la patente, c’è la nuova Fiat Multipla con 6
posti. Altrimenti, tra le auto usate, si può scegliere una Fiat di
medie dimensioni come la Doblò 2005 1.4, oppure le più classiche,
come la Panda e la Punto, che sono le più vendute in Italia. Dopo
Fiat, nel listino delle “auto per giovani” ci sono Peugeot (63
vetture), Citroen (47) e Renault (54), le quali coprono più del 45%
dell’offerta. Un’importante fetta di mercato è coperta anche dalle
Sud coreane e dalle tedesche (Kia, Hyundai, Seat, Skoda e
Volkswagen). Poi ci sono Suzuki, Lancia e Dacia che propongono altre
auto adatte ai neopatentati. Un gradino più in basso troviamo Opel
e Ford, con Alfa Romeo, Chevrolet, Smart e Mercedes, mentre,
nettamente inferiore è l’offerta della Nissan (solo la Pixo), con la
Micra che soccombe ai nuovi limiti. Dall’elenco sono esclusi, oltre
ai marchi più sportivi, costruttori come Bmw, Honda, Mini e Volvo,
oltre che Daihatsu e Jeep.
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8
dicembre 2011 -
NON E' REATO GUIDARE CON LA PATENTE SOSPESA : La Corte di Cassazione
con inappellabile sentenza del 1 dicembre di quest’anno, ha di fatto
accolto il ricorso, annullandone quasi del tutto le colpe, di un
giovane automobilista sorpreso dalla Polstrada a guidare senza
patente, già “sospesa” a tempo indeterminato. Il verdetto finale
estingue la condanna del giudice di primo grado, ai sensi dell'art.
116, comma 13 del Codice della Strada, che considerò mai conseguita
una patente “solo” sospesa, applicando in maniera “estensiva” l’art.
218, comma 6, che prevede la sanzione amministrativa per il caso di
guida abusiva con patente sospesa a tempo determinato. Tale
prescrizione, nonostante la banalità del caso, che reclamava solo di
rilevare la mala interpretazione del giudice di primo grado, fa
altresì riflettere. Ci introduce difatti ad uno stimolante
approfondimento di “sapore” normativo, evidenziando l’esistenza di
una evidentissima “lacuna” nel vigente ordinamento, che potrebbe
facilmente lasciar impunita un pericolosissima condotta come quella
di chi scende in strada e si mette, tranquillamente, al volante, con
un documento sospeso a tempo indeterminato. In attesa che il Codice
si aggiorni e preveda una più severa sanzione ad hoc, ricordiamoci
di avere sempre indosso, patente o patentino di guida in corso di
validità, per poter condurre in tutta sicurezza e piena legalità, il
nostro caro auto o moto veicolo a motore
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